Possibile l'impugnazione della quietanza a saldo se è stata rilasciata con consapevolezza
A cura della redazione

Il lavoratore ha diritto di impugnare la quietanza a saldo in precedenza sottoscritta purchè risulti accertato che la stessa è stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinabili od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere ai medesimi(Cass. 05/03/2008 n.5933).
L'impugnazione deve avvenire entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure entro 6 mesi dalla rinuncia o transazione se la stessa è avvenuta successivamente, così come previsto dall'art. 2113 c.c..
Si ricorda che la quietanza a saldo (che può assumere valore di rinuncia o transazione) viene sottoscritta dal lavoratore per rinunciare a maggiori somme riferite a una serie di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto di lavoro.
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