L’INPS, con il messaggio 31 ottobre 2022 n. 3922, ha precisato che il Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa trova applicazione anche per i debiti contributivi maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.

La precisazione trova la sua giustificazione nel fatto che fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. Invece, come previsto dalla Legge 234/2021, per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.

Quindi le istanze di pagamento in forma dilazionata dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione INPGI fino al 30 giugno 2022) e dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. L’INPS evidenzia che il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.

Le istanze presentate con altre modalità saranno respinte.

Infine, se l’INPS verifica che non è soddisfatta la condizione della regolarizzazione in modalità rateale per tutta l’esposizione debitoria, rigetta l’istanza di rateazione motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le gestioni.