L’INPS, con il messaggio n. 2903 del 19 agosto 2021, ha reso noto di aver ultimato le operazioni di elaborazione e invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico Persone Fisiche 2016 - anno di imposta 2015 - e per i quali non risulta presente la compilazione del quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi né risulta effettuato alcun versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi (c.d. Operazione Poseidone).

A tutti i soggetti individuati in base ai predetti criteri, sarà trasmessa una comunicazione di iscrizione (se assente) alla Gestione separata e contenente la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000.

Eventuali contestazioni proposte da contribuenti destinatari delle comunicazioni di debito - che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non siano tenuti al pagamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento in base a quanto previsto negli statuti o regolamenti delle casse professionali autonome - andranno riscontrate tenendo conto delle sentenze della Corte di Cassazione, nelle quali è stato affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale (come ad esempio le sentenze n. 30344/17, n. 30345/17, n. 1172/18, n. 2282/18, n. 1643/18).

Inoltre, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone al comma 2 che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha disposto, sempre con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183/2020, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.