Ponte Morandi: chiarimenti sulle agevolazioni fiscali e contributive
A cura della redazione
Il Mise, con la Circolare n. 73726 del 07 marzo 2019, ha reso note le modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’art.8 del DL 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio di Genova a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018.
Si ricorda che le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; esenzione dall’imposta municipale propria ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda l’esenzione dalle imposte sui redditi il Mise ricorda che l’esonero vale solo per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per ciascuno periodo di imposta ammesso, salve eventuali maggiorazioni.
In particolare il limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria per lo svolgimento, nello stesso territorio, di attività di lavoro dipendente. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.
Il Mise precisa inoltre che è l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta alle aziende per la quota a carico dei datori di lavoro, calcolata sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana. L’esonero è riconosciuto con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta ammessi.
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