Il lavoratore che intende sostituire il premio di risultato con un benefit, se previsto dall’accordo di secondo livello, può scegliere anche un contributo in conto interessi al quale si applica (v. Ris. A.E- 46/2010) il regime convenzionale previsto per il prestito aziendale (art. 51.c.4, lettera b), del TUIR). Conseguentemente, al contributo in conto interessi per il mutuo acceso dal dipendente interessato può essere applicata la citata particolare modalità di determinazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Più precisamente, in luogo dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato, il prestito, ai sensi dell’art. 51, c.4, lett.b) del TUIR per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (e non il valore normale). In passato l’Agenzia delle entrate era già intervenuta sulla tassazione dei prestiti aziendali, come sopra precisato, con la risoluzione 28 maggio 2010 n. 46, riconoscendo l’applicazione del criterio dettato dal comma 4, lett. b), dell’art. 51 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura (totale o parziale) degli interessi maturati. In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi di mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente. Questo criterio, secondo l’Agenzia delle entrate (circ. 5E/2018) può trovare applicazione anche in caso di sostituzione del premio di risultato con il pagamento di interessi di mutuo da parte del datore di lavoro. Quindi concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine dell’anno e l’importo degli interessi rimasto a carico del lavoratore, al netto del contributo erogato dall’azienda in sostituzione del premio sostituito. Per far comprendere meglio la citata circolare ha proposto il seguente esempio. Si ipotizzi un premio di risultato agevolabile pari a € 3.000 e che gli interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo acceso con la banca ammontino a € 4.000. Gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto sono pari a € 2.000. Ne consegue che gli interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio sono pari a € 1.000 (€ 4.000 – € 3.000). A questo punto il benefit (ossia il prestito) soggetto ad imposizione ordinaria (e a contribuzione, tenuto conto del principio di armonizzazione delle basi imponibili) risulta pari a € 500 (€ 2.000 – € 1.000 = € 1.000 * 50%). La restante parte di premio da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, sarà pari a € 2.500 (€ 3000 – € 500). Poiché la tassazione (piena) del contributo in conto interessi rimane sempre quella convenzionale prevista dall’art. 51, c.4, lett. b) del TUIR e la parte restante del premio continua ad essere tassata al 10% (più la contribuzione piena sull’intero premio) non se ne capisce la convenienza. Infatti, al dipendente, conviene prendere il premio tassato al 10% e utilizzarlo poi per pagare gli interessi oppure convertire il premio con altri benefit esenti totalmente (Art. 51, c.2 lett. f), f-bis), f-ter) ecc., se previsti in un piano welfare). Inoltre non si comprende l’ultimo passaggio della circolare 5E/2018 secondo cui se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione del prestito (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo. Ma se si tratta di un prestito che l’azienda concede al lavoratore, perché il datore di lavoro dovrebbe richiedere la partecipazione del dipendente?