Più facile il welfare aziendale con i contratti di rete
A cura della redazione
Molte aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni che esitano ancora ad adottare piani welfare, possono attivarsi stipulando contratti di rete, al fine di superare in questo modo non solo difficoltà di natura organizzativa, ma anche di natura economica.
Si ricorda che il contratto di rete, disciplinato in origine dal DL 5/2009 (convertito nella L. 33/2009) e successive modificazioni, consente a due o più soggetti di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, ovvero esercitare in comune attività d’impresa.
E’ per questo motivo che i contratti di rete possono essere lo strumento ideale per la condivisione, la messa a sistema e l’erogazione di beni e servizi. Tutto ciò può avvenire attraverso la predisposizione di: analisi, studio e monitoraggio dei comportamenti aziendali socialmente responsabili nonché dei bisogni del personale; l’adozione di regolamenti aziendali “condivisi” in materia di welfare e la definizione di linee comuni di comportamento. In quest’ottica il welfare aziendale si inserisce nel contesto di riferimento quale fattore per l’innalzamento della capacità competitiva.
Il legislatore consente la costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, quest’ultimo dotato di poteri di gestione e/o rappresentanza attraverso i contributi destinati dalle imprese della rete nel fondo patrimoniale comune. Le imprese hanno altresì facoltà di dotare la rete di soggettività giuridica.
Ma i vantaggi del contratto di rete non si fermano a questo. Infatti un ulteriore elemento qualificante è costituito dalle disposizioni secondo cui da un lato, nell’ipotesi di distacco di personale tra imprese della stessa rete, il requisito (necessario per la validità del distacco) dell’interesse in capo all’impresa distaccante è automatico (non dovendosi dunque addurre alcun elemento a riprova), dall’altro è ammessa la co-datorialità tra le diverse imprese, ovvero l’utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori da parte delle diverse imprese costituenti il contratto di rete, secondo regole pattuite nello stesso.
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