Non di rado accade che un lavoratore dipendente subisca il pignoramento dello stipendio direttamente in busta paga. Quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro e si tratti di un solo creditore, il pignoramento dello stipendio può avvenire fino ad un massimo di 1/5.

Le quote che possono essere oggetto di pignoramento, nei limiti indicati dall’art. 545 c.p.c., si determinano sull’importo della retribuzione calcolata al netto delle trattenute previdenziali e delle ritenute fiscali, così come risultante dalla busta paga.

Ai fini di cui sopra, nella nozione di retribuzione rientrano, con le esclusioni previste dal citato art. 545 (ANF, indennità di malattia INPS, ecc.), le somme corrisposte a titolo di premio di produttività nonché le somme e i valori (anche convenzionali) dei fringe benefits, erogati al lavoratore volontariamente o per contratto, accordo o regolamento aziendale, in adempimento di un piano di welfare aziendale e/o in sostituzione del suddetto premio.

In conclusione, anche le erogazioni in flexible benefit (escludendo mensa e buoni pasto) rappresentano retribuzione (in natura), conseguentemente, a nostro avviso, è corretto includere detti valori nella base di calcolo per la trattenuta di un quinto.