L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato, in data 25 maggio 2020, le FAQ relative alle misure introdotte dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio). Di seguito si segnalano la principali risposte:

  1. L’art. 154, lett. a) del D.L. 34/2020 ha differito al 31.8.2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020;
  2. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 - Agenzia delle Entrate - Riscossione non effettua la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC);
  3. Per i pagamenti non effettuati, perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2020, è possibile anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020;
  4. Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020;
  5. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento);
  6. Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.