Pignorabili le pensioni di agenti e rappresentanti di commercio
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della L. n. 12/1973, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dall'ENASRCO del quinto della residua parte.
Poiché l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 C.C.) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza - ha ritenuto la Corte - sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.
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