L'INPS, con la circolare n. 60 del 10 luglio 2023, ha indicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.

La quota dell’aliquota della contribuzione è aumentata dello 0,20% ed è fissata nelle misure di cui alla seguente tabella.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Concedente
Concessionario
Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
29,79%

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri sociali, la circolare precisa che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:

Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%

Quanto alla riduzione del costo del lavoro di cui alla L.266/2005, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005
1,00%

L'istituto precisa anche la misura dei contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, che è pari al 10,125%, mentre l'addizionale è del 3,1185%. La riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,17%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
--
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.