L’INPS, con il messaggio 28/01/2020 n. 284, facendo seguito alla modifica disposta dalla Legge di bilancio 2020, ha ricordato che a decorrere dal 2020 le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%.

Si ricorda ce l’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circolare n. 120/2002).

La misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07% e dal 2020 nel limite del 44,32%.

L’INPS infine fornisce le istruzioni operative per effettuare il conguaglio. In particolare, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.