L’INPS, con il messaggio 11/05/2016 n.2086, ha precisato che gli ex dipendenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) non possono richiedere all’Istituto previdenziale la liquidazione del trattamento di fine servizio.

Infatti il D.lgs. 250/1997, disponendo la successione dell’ENAC nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell’Ente nazionale delle gente dell’aria e della Direzione generale dell’aviazione civile, ha stabilito che la costituzione del TFS del personale già in servizio avvenga con il maturato lordo dell’indennità di buonuscita alla data di passaggio in ENAC.