La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro non determina di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro, ma la semplice sospensione a ogni effetto economico e giuridico (Cass. 09/10/2007 n.21067).

Ciò è dovuto al fatto che la scadenza del permesso di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione in relazione al divieto previsto dal T.U. per l'immigrazione per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori exrtracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro oppure privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

Detto divieto comunque non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma si limita a precluderne l'esecuzione.