La Corte di Cassazione, decidendo la causa n. 985 con sentenza depositata il 17 gennaio 2017, ha affermato il principio di diritto ai sensi del quale il lavoratore può recedere per giusta causa se, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, conseguente alle proprie dimissioni, viene posto dal datore in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione delle stesse al periodo di preavviso.

La fattispecie concreta era relativa ad un dirigente dimessosi il 31.1.2008 con disponibilità a lavorare il preavviso, ma receduto per giusta causa in data 11.2.2008, a seguito della sua coattiva collocazione in ferie. Secondo la Corte, seppure in caso di preavviso lavorato il datore può legittimamente collocare il lavoratore in ferie, ai sensi dell’art. 2109, ultimo comma c.c., il periodo di ferie e di preavviso non devono sovrapporsi, con la conseguenza che vi deve essere un prolungamento del rapporto di lavoro. In sostanza, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie e il rapporto di lavoro deve protrarsi per un periodo aggiuntivo.

Ne deriva che, qualora avvenga tale sovrapposizione, il lavoratore può legittimamente recedere per giusta causa, con tutte le conseguenze che ne derivano.