La Corte di Cassazione con la sentenza 29/09/2008 n.24282, ha deciso che nei confronti degli impiegati non direttivi la durata del periodo di prova non può superare i 3 mesi così come previsto dal RDL 1824/1924 anche se il CCNL applicato dall'azienda prevede la possibilità di una durata superiore.
In particolare, precisano i giudici di legittimità, l'art. 2096 c.c. nel disciplinare l'assunzione in prova del lavoratore, non ha esaurito l'intera regolamentazione di questo speciale fenomeno nell'ambito del rapporto di lavoro, ma ha semplicemente dettato una disciplina di carattere generale che, anziché escludere, implica l'integrazione ad opera di altre norme, riguardanti elementi e modalità particolari, per le quali deve continuarsi a far riferimento al RDL 1825/1924, sullo impiego privato, che non è stato abrogato quindi dalle norme sopravvenute del codice civile vigente.
Risulta perciò tuttora operante la norma contenuta nell'art. 4 della citata legge, che fissa la durata massima di tre mesi per il periodo di prova degli impiegati che non siano institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti.
D'altra parte l'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nel precisare che la legge si applica a tutti i prestatori di lavoro e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diventa definitiva, e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova e fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante la disciplina precedente.