Perdita di reddito: indennità tassata separatamente
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la riposta all’interpello n. 130 del 6 giugno 2024, ha precisato che l’indennità corrisposta da un’azienda all’ex dipendente, in seguito ad una sentenza con la quale era stata accertata l’illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito ex art. 31, c. 2, D.Lgs. 81/2015 (e del CCNL applicato) ha natura risarcitoria e, pertanto, deve essere tassata separatamente.
Nella fattispecie, la società istante è una persona giuridica con natura di società a partecipazione pubblica totalitaria che, a seguito di una operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ha acquisito i rapporti giuridici in capo alla società incorporata).
L'incorporata, nel corso degli anni, si era avvalsa di manodopera anche mediante il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro.
Una ex lavoratrice ha chiamato in giudizio l'istante al fine di «accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro, di lavoro somministrato e delle rispettive proroghe, relativi alla prestazione lavorativa della ricorrente, nonché il superamento da parte della società convenuta, nel periodo 20.2.2018 / 31.12.2018 o in quello diverso che risulterà ad esito del giudizio, del limite quantitativo di cui all'art. 31, c. 2, D.Lgs. 81/15 e 13 CCNL».
Veniva, altresì, richiesto all'organo giudicante che fosse «in via subordinata, ritenuta applicabile ai rapporti di lavoro in esame la disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001, accertare e dichiarare la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del rappresentante legale pro tempore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del citato decreto, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, versandole un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia».
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la sentenza di condanna dell'istante «al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo».
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