La Fondazione Studi CDL, con la risposta al quesito del 3 febbraio 2012, ha fornito importanti precisazioni in merito al criterio di calcolo da adottare per la determinazione del premio Inail nei confronti dei soci amministratori.
In particolare si rileva che, qualora il socio risulti già assicurato all’Inail per l’esercizio di un’attività riconosciuta “rischiosa” nell’ambito di un rapporto di “dipendenza funzionale” con l’azienda, non è necessario procedere all’apertura di un’ulteriore posizione presso l’Istituto per l’ulteriore attività svolta dallo stesso in qualità di amministratore (Inail, circolare n. 66 del 7 novembre 2008).
Qualora l'amministratore non svolga attività lavorativa in qualità di socio, non è soggetto all’obbligo assicurativo ai fini INAIL, a meno che allo stesso non sia stato conferito specifico mandato, da parte dell’assemblea dei soci o da altri organi sociali, recante l’obbligo di riferire sull’attività svolta e da espletare in presenza di rischi che comportino necessariamente la relativa tutela antinfortunistica.
Ciò detto, per i soci amministratori che lavorano all’interno dell’azienda per la quale sono già assicurati all’INAIL e che ricoprono anche l’attività di amministratore, si dovrà tenere conto delle retribuzioni convenzionali.
Mentre i soci amministratori che non svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, ma che per lo svolgimento dell’attività di amministratore compiono una delle specifiche attività rischiose previste dalla normativa, dovranno essere assicurati come lavoratori parasubordinati e quindi osservare i mimali e i massimali previsti per questi lavoratori.