L’INAIL, con la circolare n. 55 del 7 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La riduzione è stata fissata, per il 2024, nella misura del 15,11% (decreto Lavoro/Economia 8 novembre 2023).

A beneficiare della misura, dal 2024, sono rimasti solo i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e i contributi assicurativi della gestione agricoltura. Si tratta, di fatto, degli ultimi premi e contributi INAIL per i quali deve ancora essere operata la revisione tariffaria.Anche quest’anno l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Le modalità applicative sono differenziate a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno.

Se l’attività è iniziata prima del 3 gennaio 2022, si devono confrontare l’indice di gravità medio (IGM) e quello di gravità aziendale (IGA). Gli IGM da utilizzare sono quelli fissati per il triennio 2023-2025, aggiornati dalla delibera INAIL n. 176/2022, allegata alla circolare.

Per le attività con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2022, deve essere trasmessa specifica istanza con cui si attesta il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda deve essere trasmessa entro la data di scadenza del primo biennio di attività, con modalità differenziate per tipologia di polizza.