L’INAIL, con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023, ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La riduzione è stata fissata, per il 2023, nella misura del 15,17% (decreto Lavoro/Economia del 20 settembre 2022).

A beneficiare della misura, dal 2023, sono rimasti solo i premi speciali unitari per gli alunni e gli studenti, i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e, infine, i contributi assicurativi della gestione agricoltura. Si tratta, di fatto, degli ultimi premi e contributi INAIL per i quali deve ancora essere operata la revisione tariffaria.

Anche quest’anno l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Le modalità applicative sono differenziate a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o meno.

Se l’attività è iniziata prima del 3 gennaio 2021, si devono confrontare l’indice di gravità medio (IGM) e quello di gravità aziendale (IGA). Gli IGM da utilizzare sono quelli fissati per il triennio 2023-2025, aggiornati dalla delibera INAIL n. 176/2022, allegata alla circolare.

Per le attività con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021, deve essere trasmessa specifica istanza con cui si attesta il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda deve essere trasmessa entro la data di scadenza del primo biennio di attività, con modalità differenziate per tipologia di polizza.