L’INPS, con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, ha fornito le indicazioni operative in merito agli adempimenti contributivi cui devono attenersi i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze nel mese di luglio 2022, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, in forza di quanto disposto all’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, che ha stabilito che sono integralmente trasferite all’INPS le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

Pertanto, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD.

A tal proposito l’INPS precisa che i datori di lavoro che siano già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD devono denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, che assume o ha in forza i predetti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, non fosse titolare di una matricola DM, ne dovrà richiedere l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’INPS.

L’apertura della matricola DM dovrà essere effettuata in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.

La circolare precisa che, per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022, la competenza assicurativa, fino a quel momento in capo al Polo INPGI, sarà in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o dovrà essere aperta la matricola.

Più precisamente a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Detta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al contempo, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica assunti dal 1° luglio 2022 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione ordinaria).

Le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate dalle disposizioni oggetto della presente circolare sono: i giornalisti professionisti, i praticanti giornalisti, i giornalisti professionisti tele-cineoperatori, i giornalisti pubblicisti e il personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato.

Pertanto, con riferimento ai soggetti appartenenti alle predette categorie professionali titolari rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.

È altresì previsto, per la predetta categoria di soggetti, il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Riguardo all’applicazione del massimale, l’INPS evidenzia le seguenti casistiche, nel caso in cui alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica):

1. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale;

2. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016) non si applica il massimale;

3. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017) si applica il massimale.

Le predette casistiche trovano applicazione limitatamente all’ambito del FPLD.

Diversamente, se alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dalla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, si applicano in materia di massimale contributivo.

Inoltre ai fini previdenziali e della determinazione dei corrispondenti obblighi contributivi e informativi, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati. Quindi per le contribuzioni minori (es: malattia) si dovrà far riferimento alle contribuzioni dovute per gli impiegati.

Riguardo agli ammortizzatori sociali, l’INPS evidenzia che dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.

Quindi i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Dal 1° gennaio 2024, invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni si applica integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.