L’Inps, con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata.
Per ciò che concerne il regime sperimentale, di cui alla L. 243/2004, riservato alle donne che vogliano accedere alla pensione solo con il sistema di calcolo contributivo, l’Istituto ha precisato che esso non può essere utilizzato se le assicurate abbiano maturato un diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, sia nell’ipotesi in cui tale diritto si sia perfezionato entro il 31.12.2011, sia nel caso in cui si sia perfezionato in base ai nuovi e più elevati requisiti di cui alla L. 214/2011.
Inoltre, non possono beneficiare della sperimentazione le donne lavoratrici interessate dalle disposizioni c.d. di salvaguardia intervenute successivamente (a meno che le stesse non siano escluse dal personale in deroga: in questo caso sarà possibile presentare domanda di pensione di anzianità nel regime sperimentale).
L’accesso alla pensione contributiva è precluso anche nei confronti delle lavoratrici che matureranno il requisito anagrafico e contributivo nel 2015 e nei confronti della quali la prima decorrenza utile si collocherà dopo tale data.
La L. 214/2011 ha, inoltre, previsto una riduzione delle pensioni per i lavoratori che accedono al pensionamento prima dei 62 anni (“pensionamento anticipato”).  Detta riduzione si applica:
-    per i soggetti che hanno 18 anni di contributi al 1995, sulle quote di pensione maturate fino al 2011;
-    per i soggetti che hanno meno di 18 anni di contributi al 1995, sulle quote fino al 31.12.1995.
Successivamente, il comma 2-quater dell’art. 6 del DL n. 216/2011 (Milleproroghe), conv. dalla L. n. 14/2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciò posto, l’Istituto conferma che la contribuzione da riscatto per costituzione della rendita vitalizia (art. 13 della L. n. 1338/1962) può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.
Per ciò che concerne i soggetti nati nel 1952, per i quali è stata prevista una deroga dalla L. 214/2011, purchè gli stessi svolgessero attività lavorativa dipendente, nel settore privato, al 28.12.2011, si precisa che:
-    la deroga non si applica ai soggetti che alla suddetta data avevano perso il posto di lavoro;
-    la norma non si applica nei confronti degli iscritti alle Casse di previdenza ex Inpdap.
Infine, in riferimento ai trattamenti di anzianità, con 40 anni di contributi, liquidati in regime di totalizzazione l’Inps chiarisce che il pagamento avverrà, una volta trascorsa la finestra mobile di 18 mesi, con un ulteriore posticipo di un mese (più 2 mesi, nel 2013).