Pensioni: cumulabili assegno di invalidità e indennità per congedo straordinario
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013, ha precisato, modificando sensibilmente le precedenti istruzioni, che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale.
Sono da considerarsi, pertanto, superate le indicazioni fornite nel messaggio n. 8773/2007, in cui, muovendo dal presupposto che l’indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992.
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