L'INPS, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2012, ha pubblicato le tabelle, aggiornate e definitive, relative all'anno 2012, con la perequazione automatica del 2,7% delle pensioni.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2012, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,7% (€ 481,00 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta, comunque, fermo che il trattamento minimo per l’anno 2012 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6% stabilita con decreto ministeriale 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2013.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.