L’INPS, con il messaggio 30 maggio 2017, n.2218, ha precisato che ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si devono considerare, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati all’estero.

Come noto, l’articolo 24, c.15bis DL 201/2011 (L. 214/2011) dispone che in via eccezionale i lavoratori che con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni. Inoltre le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.

Con riferimento all’ambito di applicazione di tale norma, che consente ai lavoratori privati e alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti alla data di conversione in legge del citato decreto legge (28 dicembre 2011), il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale.

In particolare, il Ministero ha precisato che, in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato.

Sempre il Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa de qua, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.

Ne consegue che le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti verranno riesaminate. Anche i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.