La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016, ha affermato che il soggetto che chiede la pensione deve aver cessato la propria attività lavorativa e non deve essersi rioccupato prima della liquidazione della pensione stessa, per non far venir meno lo stato di necessità che giustifica la prestazione.

Per poter ottenere la pensione di anzianità, infatti, oltre ad aver maturato l’anzianità contributiva, è necessario che il rapporto di lavoro dipendente, da cui deriva il diritto alla pensione, sia ormai cessato.

Nel caso concreto un lavoratore aveva inoltrato la domanda di pensione di anzianità all’Inps, avendo cessato il rapporto di lavoro subordinato, ma 12 giorni dopo era stato riassunto con un nuovo rapporto di lavoro. L’Inps aveva quindi revocato la pensione di anzianità e chiesto la restituzione del trattamento percepito, in quanto il pensionato, a causa della riassunzione, non possedeva il requisito della mancanza di occupazione.

La Corte ha confermato la legittimità della richiesta dell’istituto previdenziale, rigettando l’eccezione del pensionato, secondo il quale il requisito della mancanza di occupazione doveva essere presente al solo momento della domanda di pensione e non anche al momento di erogazione della prestazione.

La sentenza non contrasta con la normativa che ha abolito il cumulo tra i redditi da lavoro e le pensioni contributive, in quanto la pensione continua a essere erogata in caso di occupazione successiva alla sua liquidazione. Tuttavia la rioccupazione non deve essere anteriore alla decorrenza della pensione.