L'INPS, con messaggio n. 8537 del 15 aprile 2009, ha fornito alcune precisazioni in materia di calcolo della pensione del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. In particolare, i periodi accreditati figurativamente per trattamento di integrazione salariale ovvero per mobilità, qualora ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, sono da considerare utili ai soli fini del calcolo della quota D di pensione, corrispondente alle contribuzioni maturate dal 1° gennaio 1998 in poi.