E’ in discussione oggi alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2100 che contiene norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali.

Dal provvedimento, che riunisce in un unico testo anche le analoghe proposte n. 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102-A , la Commissione lavoro della Camera ha stralciato due articoli che prevedevano, uno il prolungamento provvisorio del periodo massimo temporale di corresponsione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per casi eccezionali, per un periodo massimo complessivo di 78 settimane in luogo delle 52 previste dalla normativa vigente, l’altro la costituzione di una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, rispetto ai crediti di lavoro non erogati nei 12 mesi precedenti.
Fra le misure all’esame dell’Aula particolarmente significativa appare la norma di ’interpretazione autentica che rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, a condizione che il rapporto di collaborazione si svolga in regime di monocommittenza e che l’attività non sia svolta nell’ambito di un’arte o professione, riconducibile quindi ad una obbligazione contributiva propria del collaboratore. Viene pertanto estesa, ai collaboratori coordinati e continuativi che operano per un solo committente, l’automaticità delle prestazioni, di cui all’articolo 2116 del Codice civile che è stato fin qui ritenuto applicabile ai soli lavoratori dipendenti. In base a questa norma, le prestazioni previdenziali ed assistenziali poste a carico degli enti a cui è obbligatoriamente versata la contribuzione, sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi in quanto civilisticamente qualificati lavoratori autonomi, pertanto direttamente responsabili del corretto adempimento contributivo nei confronti degli enti gestori della loro previdenza obbligatoria. Purtuttavia, le modalità stabilite dalla legge n. 335/1995 esautorano gli iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo – salvo che esercitino un’arte o un a professione - da tale gestione diretta poiché l’obbligo di versare i contributi investe esclusivamente i committenti che esercitano il diritto di rivalsa per quanto attiene la quota a carico del collaboratore.
Con l’interpretazione dell’articolo 2116 cod.civ., ora fornita dalla proposta di legge in esame, le tutele riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, si avvicinano ancor più a quelle proprie del lavoro subordinato.