Nuova ripartizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 15 febbraio 2019, n. 28, ha fornito indicazioni in ordine alle innovazioni introdotte dall’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede, per l’anno 2019, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Più precisamente il Decreto sul reddito di cittadinanza e pensione quota 100 dispone che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarc, disposto dall'art. 6-quater del decreto-legge 7/2005, siano riversate alla GIAS per il 2019 nella misura del 50% e dal 2020 per il 100% (la previgente versione prevedeva la destinazione integrale alla GIAS dal 2019).
La norma inoltre destina il restante 50% del gettito del citato incremento dell'addizionale per il 2019 all'alimentazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
Infine il legislatore abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto legge n. 113 del 2016, che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, che era destinato ad essere acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Come si ricorderà l'articolo 2, commi 47 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha innovato la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Le disposizioni normative sono state modificate per rendere più efficace il processo di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
I gestori di servizi aeroportuali devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree.
L’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificato dal comma 2, articolo 6-quater, decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 nell’importo di tre euro a passeggero, a decorrere dal 1° luglio 2013 (legge 28 giugno 2012, n. 92), è stato ulteriormente incrementato di due euro a passeggero imbarcato.
La trasmissione di dati, a decorrere dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013, avviene online sul sito INPS, attraverso il servizio dedicato.
Con la circolare INPS 25 luglio 2013 n. 112 sono state inoltre fornite le istruzioni per l'indicazione sul flusso UNIEMENS degli importi dovuti a titolo di incremento dell’addizionale comunale per i diritti di imbarco e per il versamento mediante modello F24 delle somme ricevute dalle compagnie aeree.
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