Parto prematuro, congedo rinviabile al ritorno a casa del neonato
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16, lettera c), D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
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