La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16, lettera c), D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

Infatti, il congedo di maternità post parto ha una duplice finalità:
- tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro;
- proteggere il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, sia per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici che in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.
Tuttavia quando il bambino nasce prematuro e rimane ricoverato in una struttura sanitaria, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso.