La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19253 del 4 settembre 2009, ha affermato che ai lavoratori in part-time verticale su base annua non spetta l'indennità di disoccupazione involontaria per i periodi di non lavoro, atteso che la stipula di tale contratto non consente, neanche in via analogica, l'estensione del principio regolatore della disciplina della disoccupazione involontaria, in quanto tale rapporto dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente.