L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste dell’esonero ex art. 5 della L. 162/2021.

In fase di elaborazione delle richieste, è emerso, infatti, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

Al riguardo, si precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Tanto rappresentato, al fine di consentire all’INPS di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, si comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare 137/2022.

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.