L’INPS, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Le istruzioni si riferiscono ai datori che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, individuati in continuità con le disposizioni INPS in materia di agevolazioni.

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12). Ai fini della delimitazione dell’esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio (sono esclusi, tra gli altri, i premi INAIL).

L’esonero è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Si ricorda, inoltre, che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. In caso di insufficienza delle risorse, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

L’INPS riepiloga altresì le condizioni di spettanza dell’esonero e precisa che è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, viene precisato che l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Per essere ammessi all’esonero, i datori interessati devono inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l’anno 2022, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Il documento di prassi precisa altresì le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, quelle per la compilazione della sezione <ListaPosPA> e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola (CIDA).