L’INPS, con la circolare 3/08/2016 n.141, facendo seguito al Decreto interministeriale 9440/2016 (G.U. n. 138/2016) che ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, così come previsto dal D.lgs. 148/215, ha reso noto che a decorrere dal mese di competenza di agosto 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, il contributo ordinario sarà calcolato nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.

Infatti l’art. 5 del citato decreto interministeriale ha previsto che per il finanziamento dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività e della relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui 0,20% a carico datore di lavoro e 0,10% a carico lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo ordinario è dovuto dal periodo di paga in corso alla data del 6 marzo 2014 (data in cui è stato sottoscritto l’accordo di costituzione del Fondo di solidarietà). Il termine ultimo per versare la contribuzione per il periodo marzo 2014 – luglio 2016  è fissato al 16 novembre p.v.

E’ inoltre dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro nella misura dell’1,50%, in caso di erogazione da parte del Fondo dell’assegno ordinario. Con successiva circolare l’INPS fornirà le istruzioni operative per il versamento.

Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2014/luglio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

In proposito, l’INPS ricorda che i gruppi di ormeggiatori e barcaioli tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione sempre entro la scadenza del 16 novembre 2016.