L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’’interpello n. 223 del 22 febbraio 2023, ha chiarito che il lavatore impatriato, che fruisce del regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 a decorrere dal periodo di imposta 2017, non ha diritto a fruire dell’ulteriore periodo agevolato previsto dall’art. 5 del D.L. 34/2019 (reddito prodotto in Italia imponibile per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, per ulteriori 5 anni), se non ha effettuato il versamento dell’importo previsto per l’esercizio dell’opzione indicato dal medesimo Decreto Crescita (D.L. 34/2019 – L. 58/2019).

Secondo le Entrate, l’omissione in commento non può essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis (o ravvedimento operoso).

Allo scopo, si ricorda che l'art. 5, c. 1, lett. c), del decreto ''Crescita'', ha inserito nell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 il c. 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori ''impatriati'' «si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni (...) si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al c. 1 [redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato], negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al c. 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare».

L’ampliamento di cui sopra, in origine applicabile solo ai soggetti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019, è stato successivamente esteso anche agli iscritti all’AIRE e ai cittadini UE che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (L. 178/2020).

L'opzione per la proroga prevede il versamento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, di un importo pari al 10% o al 5% a seconda dei casi (numero di figli a carico e acquisto casa in Italia) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.