L’INPS, con il messaggio 7/06/2017 n.2345, ritorna sull’operazione Poseidone, fornendo alcune precisazioni in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti per i soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’aumento del contenzioso amministrativo e giudiziario che si è registrato dopo l’avvio dell’operazione Poseidone 2012.

Al tal fine, l’Avvocatura centrale dell’Istituto previdenziale, con apposito parere, ha reso noti i più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione con riferimento al filone di contenzioso relativo alle iscrizioni di soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri.

In particolare, i giudici di legittimità, con sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto, secondo cui "ai sensi della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato la Legge n. 160 del 1975, articolo 29, e della Legge n. 45 del 1986, articolo 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore".

Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale, l’INPS valuterà l’opportunità di chiedere alle citate società la produzione dei registri contabili, delle fatture o delle ricevute emesse, della documentazione inerente i costi eventualmente indicati nella dichiarazione dei redditi nonché degli eventuali studi di settore o altra documentazione ritenuta utile. In tale contesto dovrà essere rilevata anche l’organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l’impiego di personale.

Al termine degli adempimenti istruttori, l’INPS, qualora accerti l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione della richiesta di pagamento, dovrà intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso. Analoghe attività verranno poste in essere in presenza di precedenti accertamenti oggetto di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.

Nel caso in cui il provvedimento venga annullato per l’inesistenza del presupposto della natura commerciale della società, la sede invierà gli atti all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al fine di valutare la corretta applicazione del regime fiscale delle società al soggetto giuridico che dagli accertamenti risulti in realtà svolgere un’attività connessa al mero godimento del bene immobile.