L’INPS, con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Allo scopo si ricorda che l’art. 1, c. 16, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero strutturale di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione della P.A. ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario (imprese che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities).

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, c. 100 e ss., della L. 205/2017, in virtù dell’espressa previsione di cui al c. 114 dell’art. 1 della medesima legge, secondo la quale: “L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Analogamente, l’esonero in oggetto non è compatibile con l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021.

Viceversa, la suddetta cumulabilità, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 151/2001, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI ex art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, si ricorda che la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”, e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti (art. 4, c. 3, D.Lgs. 151/2001), pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

La Commissione Europea, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Premesso quanto sopra, le istruzioni fornite dall’INPS, con il messaggio 3809/2021, sono circoscritte alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.

Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Da ultimo, nel messaggio 3809/2021, sono state indicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens.