L’INPS, con la circolare n. 77 del 27 giugno 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione.

Allo scopo, si ricorda che l’art. 24-bis del D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 1, c. 136, della L. 205/2017, al c. 6, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi (nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati) per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Detta riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Per le sue caratteristiche, il predetto incentivo non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato.

Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, e, dall’altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è, inoltre, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e per le quali il legislatore non prevede divieti di cumulabilità, il predetto esonero contributivo è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012;
  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della L. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 151/2015;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012.