L’Agenzia delle entrate ha reso noto che dal 9 agosto 2017 è possibile inviare, tramite i propri servizi telematici, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia stessa.

Sul sito istituzionale è disponibile l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda occorre accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Sempre entro il 2 ottobre 2017, i contribuenti interessati devono pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici.