L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022, con cui ha fornito istruzioni in merito all’esonero contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche, previsto dall’articolo 88, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda che l’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale, o aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano le seguenti attività: di cabotaggio; di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi; adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi: IVS (33%); NASpI (1,31%); Contr. art. 25 L. 854/78 (0,30%); Fondo di garanzia TFR L. 297/82 (0,20%); Malattia (2,22%); Maternità (0,46%); CUAF (0,68%). È soggetto all’esonero contributivo anche il contributo addizionale NASpI (1,40%) dovuto per contratti di lavoro a tempo determinato, nonché gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,50% per ciascun rinnovo). Diversamente, è escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo - Solimare (0,30%).

Il messaggio precisa anche le modalità di compilazione del flusso Uniemens.