On line la bozza della CU 2016 con le istruzioni per la compilazione simili a quelle del mod.770
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la bozza della certificazione Unica 2016 che deve essere utilizzata da coloro che hanno corrisposto nel 2015 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e da coloro che hanno versato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Più precisamente sono disponibili: la bozza della certificazione unica ordinaria che dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate e la bozza della CU sintetica (di sole 6 pagine) che dovrà essere consegnata al lavoratore.
Tra le novità si segnala che nella Cu dovranno essere indicati i codici fiscali dei coniugi dei dipendenti, anche se non a carico; dettaglio che consente all’Agenzia delle Entrate di confezionare una dichiarazione dei redditi precompilata più scrupolosa.
Continuando con le novità, nella Certificazione unica 2016, i sostituti di imposta possono inserire, oltre ai dati previdenziali e fiscali a “marchio” Inps, anche quelli relativi a contribuzioni di diversa provenienza (come avviene, ad esempio, per medici e veterinari). In pratica, in presenza di più certificazioni per lo stesso assistito, il sostituto può conguagliare nell’ultima Cu tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.
Nella Certificazione unica (e anche nel mod.730) dal 2016 ci sarà spazio anche per la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro instaurato da almeno sei mesi. La quota mensile, precisano le istruzioni, non è rilevante ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo da considerare per beneficiare del bonus Irpef (articolo 13, comma 1-bis del Tuir).
Entrano nella CU anche i campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.
L’Agenzia ricorda che a partire dal 2016 per il periodo d’imposta 2015, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di: un Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; un Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; la Certificazione Unica 2016 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
L’Agenzia delle entrate precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Rimane ferma la possibilità per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
E’ possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
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