L’INPS, con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, ha illustrato le disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2, c. 1-bis, del D.L. 463/1983 (L. 638/1983) e per l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981.

Come noto, il D.Lgs. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’art. 2, c. 1-bis, del D.L. 463/1983 (L. 638/1983), che è stato sostituito dall’art. 3, c. 6, del D.Lgs. 8/2016.

Con la circolare 121/2016, è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.