Obbligo di fedeltà e attività contro l'azienda
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 18/06/2009 n.14176, ha deciso che può essere legittimamente licenziato il dipendente che svolge l'attività di legale contro l'azienda poiché il comportamento viola l'obbligo di fedeltà.
Secondo la Suprema Corte, l'obbligo di fedeltà del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro ha un contenuto maggiore rispetto a quello regolamentato dall'art. 2105 c.c.. Quest'ultimo infatti deve essere integrato con le disposizioni contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono la correttezza e la buona fede nei comportamenti anche extralavorativi.
Ne deriva che il dipendente sicuramente viola il predetto obbligo di fedeltà quando svolge la pratica legale, curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del proprio datore di lavoro, quale che sia il contenuto, più o meno complesso e impegnativo, di tale attività.
A questo si aggiunge anche il fatto che il pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore di lavoro giustifica il licenziamento in tronco del lavoratore.
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