L’INAIL, con la circolare n. 15 del 20 marzo 2013, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di partite I.V.A. e presunzioni legali introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012).
In particolare, l’Istituto ha precisato che, in presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (si veda la circ. 38/2000 e 22/2004). Anche per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo, trovano applicazione le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Pertanto, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.