Obblighi assicurativi per le partite IVA non genuine
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 15 del 20 marzo 2013, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di partite I.V.A. e presunzioni legali introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012).
In particolare, l’Istituto ha precisato che, in presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (si veda la circ. 38/2000 e 22/2004). Anche per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo, trovano applicazione le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Pertanto, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
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