Obbligatorio dotarsi di un sistema di misurazione dell’orario di lavoro svolto dal dipendente
A cura della redazione

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 14/05/2019 causa C-55/18, ha deciso che al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e dalla Carta dei diritti UE, gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.
Il fatto preso in esame dai Giudici europei ha preso il via da un ricorso avanzato dal sindacato spagnolo Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) che ha adito l’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) chiedendo la pronuncia di una sentenza che dichiarasse l’obbligo a carico della Deutsche Bank SAE di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai membri del suo personale.
Secondo il sindacato tale sistema permetterebbe di verificare il rispetto degli orari di lavoro stabiliti e dell’obbligo, previsto dalla normativa nazionale, di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative alle ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente.
Inoltre, sempre secondo la CCOO, l’obbligo di istituire un siffatto sistema di registrazione non solo risulta dalla normativa nazionale ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro.
La Deutsche Bank invece ha sostenuto che dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna) si evince che il diritto spagnolo non prevede un siffatto obbligo di applicazione generale. Da tale giurisprudenza risulterebbe, infatti, che la normativa spagnola impone unicamente, salvo patto contrario, la tenuta di un registro delle ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori e la comunicazione, alla fine di ogni mese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti del numero di ore di lavoro straordinario così effettuate.
La questione è così giunta dinnanzi alla Corte di Giustizia secondo cui, in assenza di un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, non c’è modo di stabilire con oggettività e affidabilità né il numero di ore di lavoro svolte e la loro ripartizione nel tempo né il numero delle ore di lavoro straordinario, il che rende eccessivamente difficile per i lavoratori, se non impossibile in pratica, far rispettare i loro diritti.
La determinazione oggettiva e affidabile del numero di ore di lavoro giornaliero e settimanale è infatti essenziale per stabilire se la durata massima settimanale di lavoro comprendente le ore di lavoro straordinario e i periodo minimi di riposo giornaliero e settimanale sono stati rispettati. Per la Corte, dunque, una normativa nazionale che non prevede l’obbligo di ricorrere a uno strumento che consente tale determinazione non è idonea a garantire l’effetto utile dei diritti conferiti dalla Carta e dalla direttiva sull’orario di lavoro, poiché essa priva sia i datori di lavoro sia i lavoratori della possibilità di verificare se tali diritti sono rispettati. Una tale normativa potrebbe quindi compromettere l’obiettivo della direttiva consistente nel garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e ciò indipendentemente dalla durata massima dell’orario settimanale di lavoro fissata dal diritto nazionale. Per contro, un sistema di registrazione dell’orario di lavoro offre ai lavoratori uno strumento particolarmente efficace per accedere in modo agevole a dati obiettivi e affidabili relativi alla durata effettiva del lavoro realizzato, il che facilita tanto la prova, per tali lavoratori, di una violazione dei loro diritti quanto il controllo da parte delle autorità e dei giudici nazionali competenti del rispetto effettivo dei diritti in parola.
Spetta in ogni caso agli Stati membri definire le modalità concrete di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere, tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità, in special modo, delle dimensioni di talune imprese.
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