L’INPS, con la circolare n. 203 del 29 dicembre 2021, ha informato che, nella G.U. 297/2021, è stato pubblicato il decreto 13.12.2021 del Ministro dell’Economia con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.
Quanto sopra ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’art. 116, c. 15, della L. 388/2000, infatti, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al c. 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dell’1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.