L'INAIL, con la circolare n. 36 del 13 luglio 2005, ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo del nuovo modello di denuncia di nuovo lavoro temporaneo, in applicazione all'art. 12 delle modalità tariffarie (D.M. 12 Dicembre 2000). Il nuovo modello, utilizzabile dal 13 luglio, sostituisce il vecchio mod. 66-DL (Denuncia di nuovo lavoro - costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte). Il nuovo modulo di denuncia può essere scaricato direttamente dal sito INAIL, sezione modulistica, oppure ritirato direttamente dalle sedi INAIL. La circolare precisa altresì che è previsto il rilascio di una procedura per adempiere alla denuncia per via telematica (internet). Le istruzioni INAIL - La citata circolare 36 fornisce le seguenti istruzioni/precisazioni: · L'ambito di applicazione: il nuovo modulo di denuncia è utilizzabile dai datori di lavoro con una PAT (posizione aziendale territoriale) attiva e che esercitano lavorazioni temporanee riconducibili allo stesso rischio, voce di tariffa (attiva). Come precisato dall'INAIL, la casistica più frequente è quella riferita ai lavori edili ed affini, agli appalti di servizi di mensa scolastica, pulizia e ogni altro lavoro avente durata temporanea. Conseguentemente, il nuovo modulo non può essere utilizzato per la denuncia di nuovi lavoro stabili (non temporanei), per i quali la denuncia dovrà essere effettuata con la prescritta modulistica denominata "denuncia di variazione"; · Le condizioni: per l'utilizzo del modulo in argomento devono essere soddisfatte, contemporaneamente le seguenti condizioni: a) temporaneità dei nuovi lavori, da intendersi non come brevità (potrebbe essere riferito anche alla costruzione di una diga, i cui lavori possono durare anni) ma come lavori che abbiano un termine finale certo, determinato o determinabile; b) i nuovi lavori da denunciare devono essere riconducibili ad una voce di rischio già assicurato (voce di tariffa) nell'ambito della PAT attiva presso la sede INAIL nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale (in pratica è la posizione che fa da accentratrice). Conseguentemente, se il nuovo lavoro da denunciare ha come riferimento un rischio diverso (non ancora assicurato), non risulta possibile utilizzare la nuova denuncia di lavoro temporaneo, ma occorre procedere prima alla variazione dell'assicurazione utilizzando (per la denuncia dei lavori in argomento) l'ordinaria denuncia di variazione (in particolare i quadri V4 e V5 del modulo L.O. premi), mettendo però in evidenza, nella parte relativa alla descrizione dell'attività, che si tratta di un lavoro che ha natura temporanea, apponendo, prima della descrizione dei lavori, la dicitura "Lavoro temporaneo". La citata denuncia verrà gestita dall'INAIL con le modalità delle lavorazioni temporanee. Per le denunce dei successivi lavori riconducibili alla nuova voce di tariffa, si utilizzerà il nuovo modulo di denuncia di lavoro temporaneo. L'INAIL ha altresì precisato che l'utilizzo errato del modulo non è sanzionato purchè l'azienda restituisca la denuncia su modulo corretto nei termini fissati dall'Istituto. · Sospensione e proroga: il modello deve essere utilizzato anche per denunciare all'INAIL la sospensione dei lavori o la proroga degli stessi, se vanno oltre la data di "fine lavori" indicata nella denuncia originaria. In tali ipotesi non occorre compilare i quadri relativi alla descrizione dei lavori (fatta eccezione per il campo opere e/o servizi), al committente e al personale soggetto all'obbligo assicurativo; · I tempi: anche se la circolare 36 nulla dice riguardo alla tempistica, si ricorda che la denuncia di nuovo lavoro temporaneo (così come riportato nelle istruzioni per la compilazione allegate al modello) rientra tra le denuncie di variazione del rapporto assicurativo e conseguentemente deve essere presentata all'INAIL (qualsiasi unità territoriale dell'istituto) entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. I dati da fornire - Con il modello di denuncia di nuovo lavoro temporaneo, che sostanzialmente ricalca l'impostazione del vecchio modello 66-D.L., devono essere forniti i seguenti dati (considerati dalle istruzioni per la compilazione come obbligatori): - Codice fiscale ditta - Codice ditta - N. PAT - Località e durata dei lavori - Committente - Personale soggetto all'obbligo assicurativo Le istruzioni per la compilazione del modello precisano altresì che se gli spazi, per fornire le suddette informazioni, non dovessero risultare sufficienti, occorre utilizzare un nuovo modello ove riportare i dati che non hanno trovato spazio nel primo, compilando in ogni caso i campi "Codice fiscale ditta", "codice ditta" e "N. PAT".