L’Inail, con la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, ha fornito le istruzioni operative relative al nuovo quadro normativo e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Innanzi tutto, l’obbligo assicurativo del personale occupato con co.co.pro. continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle innovazioni apportate dalla Riforma del Lavoro ai requisiti del progetto.
Anche per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo, l’Inail conferma le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Pertanto, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
Per ciò che concerne l’attività del personale ispettivo, preliminarmente, si ribadisce che la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Fornero trova applicazione, esclusivamente, con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012. Quindi, si chiarisce che, nel corso dell’accertamento, il funzionario di vigilanza dovrà accertare la sussistenza dei nuovi requisiti di ricorrenza del progetto, ossia:
• collegamento funzionale a un determinato risultato finale;
• autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
• non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
• svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In carenza dei suddetti requisiti, il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza, dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso.
Infine, con riferimento alle prestazioni, l’Inail conferma le istruzioni impartite con la circolare n. 22/2004.
In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto, secondo i principi stabiliti dal Testo Unico 1124/65, artt. da 116 a 120 e, in particolare:
• per quanto riguarda la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della rendita ai superstiti, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, fermo il rispetto del minimale e del massimale di rendita;
• per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale, giusta disposizione della circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 29 gennaio 2003.