La CNCE ha pubblicato una nuova serie di faq in materia di congruità in edilizia, chiarendo che laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell’attestazione di congruità o nel caso in cui l’importo dei lavori non sia stato aggiornato, è possibile annullare un’attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate.

Una diversa faq ribadisce che è soggetta a congruità l’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro.

Tra gli ulteriori chiarimenti si segnala la rettifica della CNCE ad una precedente risposta relativa all’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti. Si precisa che se tale attività è effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.