L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.158 del 25 marzo 2022, ha fornito chiarimenti in relazione al regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l'utilizzo del badge.

Il caso esaminato riguardava una società del settore del commercio all'ingrosso di generi alimentari e non, che aveva introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto del 5%. Il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati, tenendo conto dello sconto, era comunque sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l'acquisto dei prodotti. La società riconosceva anche sconti al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, di valore mediamente più elevato dello sconto del 5%concesso ai dipendenti.

Rispondendo all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina sugli "sconti d'uso" e le proprie precedenti risoluzioni in materia. In particolare, ha ricordato che con la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E è stato precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro commercializzi e venda ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle regole ordinarie, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1, del Tuir. Al riguardo, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall'azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall'azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio. Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale (nel senso sopra chiarito) del bene ricevuto e le somme pagate.

Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrispondeva il valore normale del bene al netto degli "sconti d'uso", l’Agenzia ha ritenuto non imponibile l'importo corrispondente a tale sconto.