L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento IVA del servizio di mensa aziendale e del servizio sostitutivo reso a mezzo dei buoni pasto, con particolare riferimento al caso in cui il pasto della mensa sia pagato dal lavoratore in parte in contanti ed in parte con i buoni pasto.

In tale specifica ipotesi, in particolare, l’Agenzia precisa che sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, per cui si realizza il momento impositivo al momento del pagamento, l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4%. Sulla restante parte pagata mediante il buono pasto, in cui il momento impositivo si realizza invece all’atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente i buono pasto, l’aliquota IVA da scorporare è quella del 10%.

La risposta segue un’ampia disamina dell’Agenzia delle norme in materia e un riepilogo dei princìpi già espressi dalla stessa in precedenti documenti di prassi. Viene inoltre chiarito quanto segue:

  • Se il dipendente paga l'intero pasto in denaro contante ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti, si applica l’aliquota agevolata del 4% (a tal fine devono sussistere, quali presupposti, il contratto di appalto tra la società che eroga il servizio di mensa e il committente datore di lavoro, nonché l’obbligo dell’appaltatore del servizio mensa di fornire la prestazione ai dipendenti del soggetto appaltante);
  • Se il lavoratore dipendente paga l'intero pasto mediante buoni pasto, non si realizza l'esigibilità dell'IVA al momento della somministrazione del pasto, poiché l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all'aliquota IVA del 10%.